6 APRILE 2009
ESCHE AVVELENATE, MODIFICATA L’ORDINANZA
E' stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale l' Ordinanza 19 marzo 2009, che modifica le "Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati" (Ordinanza del 18 dicembre 2008). Il provvedimento ravvisa l'opportunità di intervenire sulle disposizioni a carico del medico veterinario e fornisce indicazioni sulle modalità di invio delle spoglie di animali deceduti per avvelenamento o dei campioni. La necessità di apportare alcune modifiche alla prima Ordinanza era stata suggerita dall'Anmvi, allo scopo di allineare il provvedimento alle norme in materia di gestione dei rifiuti speciali e di indirizzare il testo verso una maggiore applicabilità ed efficacia. Sparisce l'obbligo di immediata segnalazione per i casi di avvelenamento di cui il medico veterinario "viene a conoscenza", fermo restando l'obbligo nel caso in cui sia emessa "diagnosi di sospetto avvelenamento". Quanto alle spoglie di animali deceduti per avvelenamento e ai campioni da essi prelevati, si precisa che l'invio "avviene per il tramite delle ASL competenti per il territorio o delle ditte convenzionate con le predette ASL".Il nuovo testo, inoltre, integra la composizione del Tavolo di coordinamento presso ciascuna Prefettura con la presenza di un medico veterinario libero professionista nominato dall'Ordine veterinario provinciale. Proprio in virtù del ruolo assegnato al medico veterinario libero professionista e per il suo contatto diretto con il territorio e l'utenza, l'Anmvi aveva suggerito di integrare il Tavolo di coordinamento con la figura di un libero professionista, ai fini del coordinamento della gestione degli interventi e per il monitoraggio del fenomeno.Vengono inoltre fornite maggiori indicazioni in merito alle procedure autorizzative per i prodotti fitosanitari, sostanze pericolose e presidi medico-chirurgici.Nei giorni scorsi il Sottosegretario alla Salute Francesca Martini ha scritto ai Prefetti per richiamarli ad una pronta applicazione delle misure di contrasto al fenomeno degli avvelenamenti e per la rapida istituzione del Tavolo di coordinamento con le Forze dell'ordine e gli Enti interessati. La finalità è la salvaguardia e l'incolumità delle persone, degli animali e dell'ambiente. La presenza di bocconi o esche contenti veleni o sostanze nocive "costituisce un grave rischio per la salute dell'uomo, degli animali e dell'ambiente".
L'articolo 2 relativo ai compiti del medico veterinario risulta così riformulato:
1. Il medico veterinario che, sulla base di una sintomatologia conclamata, emette diagnosi di sospetto di avvelenamento di un esemplare di specie animale domestica o selvatica, deve darne immediata comunicazione al sindaco e al Servizio veterinario della Azienda sanitaria locale territorialmente competente.
2. In caso di decesso dell'animale il medico veterinario deve inviare le spoglie e ogni altro campione utile all'identificazione del veleno o della sostanza che ne ha provocato la morte all'Istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio, accompagnati da referto anamnestico, al fine di indirizzare la ricerca analitica. L'invio di spoglie di animali deceduti per avvelenamento e campioni da essi prelevati, avviene per il tramite delle ASL competenti per il territorio o delle ditte convenzionate con le predette ASL. A seguito di episodi ripetuti, ascrivibili alle stesse circostanze di avvelenamento confermato dall'Istituto zooprofilattico sperimentale, il medico veterinario, ove ritenga, puo' emettere diagnosi autonoma, senza l'ausilio di ulteriori analisi di laboratorio.
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