mercoledì 12 maggio 2010

Esche avvelenate: la responsabilità del veterinario... anche in Trentino!

Le responsabilità del Medico Veterinario Libero Professionista dinanzi ad un caso di sospetto avvelenamento, alla luce dell'Ordinanza del 18 dicembre 2008, dalle sue modifiche del 19 marzo 2009 e dalla nuova Ordinanza del 14 gennaio 2010.

Pur sottolineando la necessità di una lettura completa delle Ordinanze sopracitate, si evidenzia il ruolo che deve essere svolto dal Medico Veterinario

Art. 2. (dall'Ordinanza del 2008)

Compiti del medico veterinario

1. Il medico veterinario che, sulla base di una sintomatologia conclamata, emette diagnosi di sospetto di avvelenamento o viene a conoscenza di un caso di avvelenamento (frase soppressa dalla modifica del 13 marzo 2009) di un esemplare di specie animale domestica o selvatica, deve darne immediata comunicazione al sindaco e al Servizio veterinario della Azienda sanitaria locale territorialmente competente.

2. In caso di decesso dell'animale il medico veterinario deve inviare le spoglie e ogni altro campione utile all'identificazione del veleno o della sostanza che ne ha provocato la morte all'Istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio, accompagnate da referto anamnestico, al fine di indirizzare la ricerca analitica.

L'invio di spoglie di animali deceduti per avvelenamento e campioni da essi prelevati, avviene per il tramite delle ASL competenti per il territorio o delle ditte convenzionate con le predette ASL. (frase inserita dalla modifica del 13 marzo 2009)

A seguito di episodi ripetuti, ascrivibili alle stesse circostanze di avvelenamento confermato dall'Istituto zooprofilattico sperimentale, il medico veterinario, ove ritenga, può emettere diagnosi autonoma, senza l'ausilio di ulteriori analisi di laboratorio (frase abrogata dalla modifica del 13 marzo 2009).

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